Riflessioni sull'attuazione della legge 717/49 |
La legge 717 del 1949, nota come quella del 2 per cento, è stata applicata per oltre 50 anni, ma negli ultimi tempi a volte le amministrazioni hanno omesso di darne attuazione per carenza di finanziamento o per dubbi interpretativi. Spesso anche per mancanza di fiducia nel fatto che l'inserimento di opere d'arte nell'edificio sia utile per migliorane la bellezza. Anche per questo, a volte il 2% è stato speso in modo distorto, per interventi non configurabili come opere d'arte.
Comunque, quando è stata correttamente messa in atto, la legge ha offerto la possibilità di integrazione tra opere di pittura, di mosaico e di scultura, e l'architettura degli edifici pubblici.
Purtroppo, fino ad ora i progettisti hanno ignorato le opere d'arte. Nei progetti, in genere, non c'è stata alcuna indicazione né in merito al tipo di opera d'arte né in merito alla sua collocazione nell'edificio. Pertanto, ogni decisione è stata assunta dopo la fine dei lavori di costruzione.
Come spendere il 2%? Spesso sono stati acquisiti quadri da appendere semplicemente alle pareti. Con buona pace della integrazione tra arte e architettura. In genere i mosaici e le sculture hanno dimostrato una migliore capacità di rapportarsi all'edificio. Ci sono anche casi esemplari, come il globo squarciato dello scultore Arnaldo Pomodoro antistante il Ministero degli esteri che con il suo impeto si contrappone alla fiacca retorica dell'edificio del ventennio. I mosaici delle stazioni della metropolitana di Roma sono anch'essi un esempio positivo. Ma tante altre applicazioni sono grossolane o insignificanti.
L'attuazione della legge del 2% è stata rilanciata da un decreto del Ministero delle infrastrutture pubblicato sulla G. U. del 29 gennaio 2007. Si tratta delle Linee guida per l'applicazione della legge 29.7.1949 n.717 "Arte negli edifici pubblici", approvate il 23.3.2006 dal precedente ministro Lunardi.
L'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici è obbligatorio. Sono esclusi edifici industriali, alloggi popolari, scuole e università.
Le Linee guida impongono al responsabile del procedimento di prevedere, nel quadro economico dell'intervento, l'accantonamento di una quota non inferiore al 2% dell'importo effettivo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza e dell'Iva) per la realizzazione o acquisto di opere d'arte, pena la non collaudabilità dell'opera.
Indicazioni sull'opera d'arte devono essere formulate già a livello di progetto preliminare.
La scelta delle opere d'arte deve essere fatta mediante concorso pubblico aperto agli artisti. A salvaguardia di un corretto rapporto con l'architettura, il progettista della costruzione deve fare parte della giuria del concorso.
di Enrico Milone, architetto
(18.02.07)
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