sabato 24 novembre 2012

PEREQUAZIONE URBANISTICA, quali opportunità? Principi, applicazioni e casi di studio

La prima parte della giornata è teorica pratica, al fine di fornire informazioni generali e specifiche sullo stato dell’arte sulla Perequazione urbanistica, con riferimento alle normative vigenti, strumenti urbanistici, evoluzioni, criticità operative, possibilità e confronto con casi di studio già attuati in Italia e all’estero.
La seconda parte è articolata con una tavola rotonda – dibattito per discutere in merito all’housing sociale e alle criticità operative della perequazione. Sarà possibile interloquire con i relatori, affrontando aspetti pratici sia dal punto di vista tecnico urbanistico, che giuridico amministrativo, estimativo. È prevista una scheda per porre i quesiti e gli aspetti di interesse con debito anticipo ai relatori

http://www.urbancenterpontedera.it/

venerdì 23 novembre 2012

I PRESUPPOSTI PER UN VERO DIALOGO

Il comunicato del Gruppo Consiliare Regionale PD Campania sul ddl Paesaggio di Taglialatela

(22.11.2012)

L’inizio di un vero dialogo in consiglio sui contenuti del Disegno di Legge “Norme in materia di paesaggio in Campania”è legato a dei ben precisi presupposti (sarebbe meglio dire: condizioni).
Innanzitutto è necessario che il Presidente della Giunta regionale chiarisca ai consiglieri ed all’opinione pubblica di cosa stiamo parlando.
Il disegno di legge all’esame del consiglio non è il nuovo Piano Paesaggistico Regionale.
Nemmeno esso costituisce atto necessario per la redazione del PPR: la legislazione internazionale (Convenzione del paesaggio) e nazionale (Codice dei beni culturali e del paesaggio) forniscono già le indicazioni e gli strumenti per fare il piano paesaggistico che la Campania attende da troppi anni.
Il ddl ha contenuti disomogenei, alcuni dei quali attengono alle future attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, altri riguardano le attività amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche. Altri ancora invadono la disciplina di ambiti di pianificazione molto più generali. Per il primo e il terzo aspetto il ddl contiene disposizioni molto preoccupanti, che hanno motivato in tutti i mesi scorsi l’espressione di un giudizio fortemente negativo sia del gruppo consiliare PD sia delle associazioni culturali ed ambientaliste sia di molti esponenti dell’Università e della cultura regionale e nazionale.
Ne consegue che deve essere detto con chiarezza che le parti politiche, e le associazioni, il mondo della ricerca e della cultura, che a gran voce chiedono di discutere tutti gli aspetti di un disegno di legge molto controverso, non possono essere tacciate di non volere il piano paesaggistico.
Anzi, noi chiediamo che la redazione del piano proceda nel modo più spedito, nel rispetto del Codice del paesaggio, e assicuriamo a questo processo istituzionale – che deve essere sottratto alla contingenza del dibattito tra le forze politiche – il nostro sostegno più completo, in tutte le forme che si rendessero necessarie.
Tornando al disegno di legge all’esame del consiglio, oltre alla necessità di ribadire cosa non è (non è sicuramente il piano paesaggistico, né un atto propedeutico ad esso), è ugualmente necessario dire con chiarezza quali sono i reali contenuti e obiettivi del ddl.
Qui arriviamo ai punti veramente problematici, ed il problema è che il ddl interviene in alcuni consolidati strumenti di tutela e governo del territorio, di natura sia pianificatoria che legislativa, modificando in corsa le regole, in assenza di una nuova disciplina organica rappresentata dal piano paesaggistico.
In particolare sono state denunciati:
· Profili di incostituzionalità per l’invadenza del ddl nel campo della tutela paesaggistica, di competenza dello Stato;
· Una sovrapposizione impropria del PPR sul PTR, sui suoi contenuti e sulla sua efficacia;
· La distorcente proposta di misure compensative di natura ecologica come strumentazione generale di politica del paesaggio, utilizzabili – è legittimo temere – tanto per improprie sanatorie edilizie in territori di pregio (Ischia, Campi Flegrei, Vesuvio, penisola sorrentina), quanto addirittura per aprire varchi negoziali nelle norme del redigendo PPR relativamente alle zone più qualificate e vulnerabili del territorio regionale;
· La facoltà della Giunta regionale di modificare la cartografia del PPR, una volta approvato, “sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo”: formulazione che si presta a capziose interpretazioni a favore di sanatorie di fatto dell’abusivismo edilizio;
· La cancellazione di importanti norme legislative, quali – in particolare – la LR 17/1982 come modificata dal comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 15/2005 che limita più del Testo unico sull’edilizia gli interventi ammissibili nelle zone esterne ai centri abitati prive di norme urbanistiche (Comuni senza piano o zone di vincolo espropriativo decaduto), o parti della LR 13/2008 contenenti l’obbligo di rispettare le Linee guida del paesaggio del PTR come indirizzo vincolante per qualunque piano urbanistico o specialistico;
· La modifica della LR 21/2003 sulla zona rossa del Vesuvio sia per consentire ampliamenti dei volumi residenziali esistenti, sia per cancellare il PSO, lasciando intendere che con il PPR potrebbero anche scomparire le limitazioni imposte in quel territorio per il rischio vulcanico;
· La mutilazione del PUT dell’area sorrentino-amalfitana sottraendo alla sua applicazione tutta la fascia esterna al crinale dei Monti Lattari, nonostante l’importanza e la delicatezza del patrimonio paesaggistico, archeologico e storico-culturale che vi si riconosce;
· La cancellazione della legge per Velia e il suo contesto.
Al di là delle intenzioni, il risultato è quello di creare un pericolo “interegno”, di durata assolutamente non preventivabile, nel quale il combinato disposto delle leggi e dei piani vigenti in aree assolutamente critiche come la penisola e l’area vesuviana, viene – per ammissione stessa dei promotori – “allentato”, aprendo una fase di incertezza, di possibili forzature, abusi, arbitrii, dei quali sarà molto difficile dopo venire a capo.
Dopo la smentita della Soprintendenza regionale circa l’accordo sul ddl, l’assessore Taglialatela ha presentato 15 emendamenti, la maggior parte dei quali – a cominciare da quello sul titolo della legge dal quale spariscono i termini “tutela” e “valorizzazione” – mirano a disinnescare le polemiche sulla costituzionalità del ddl in rapporto alla competenza statale sulla tutela dei territori vincolati e sul rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ma la sostanza delle preoccupazioni di merito resta tutta (si può anzi sottolineare come l’emendamento relativo all’abolizione della LR 17/1982 renda la norma che ne risulterebbe egualmente preoccupante ma molto più confusa).
E’ per questo che ribadiamo che la discussione sul ddl per iniziare veramente, deve partire dall’esclusione o dalla radicale revisione dal testo degli articoli 7, 11 e 15.
Come tutti gli atti fondamentali di governo del territorio, il piano paesaggistico – quello vero – dovrà necessariamente essere il frutto di una collaborazione la più ampia possibile tra le forze politiche presenti in consiglio e con la società civile.
Ne va della legittimità ed autorevolezza stessa del provvedimento.
Ricordiamo che il PTR è stato approvato all’unanimità dal Consiglio, dopo un ampio processo di consultazione, e viene pertanto giustamente percepito come patrimonio comune delle istituzioni e dei cittadini.
E’ questa la strada sulla quale dobbiamo indirizzare anche il nuovo Piano paesaggistico regionale.
Su questa strada, la collaborazione nostra e delle realtà associative, non potrà che essere piena e costruttiva.
PD Campania, Gruppo Consiliare Regionale

SISMA 80

http://www.sisma80.it/

''A distanza di 32 anni, il terremoto del 1980 deve restare per noi un monito ad affrontare il rischio sismico sempre presente con la logica della prevenzione''.

http://www.eddyburg.it







SUPERSANTOS, il corto vincitore del Premio Ischia Corti d'Architettura, in attesa ... del premio!


PREMIO IN PALIO: IL CACHISSO D'ORO

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